Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016: cosa cambia.
- studiorossigironda
- 26 set 2016
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Gli italiani sono chiamati a votare un referendum costituzionale per approvare o respingere la riforma della costituzione che porta il nome dell’attuale ministra Maria Elena Boschi, che ne è stata la promotrice insieme al governo di Matteo Renzi.
Il referendum costituzionale è previsto dall’articolo 138 della costituzione italiana e deve essere indetto entro tre mesi dall’approvazione da parte del parlamento delle leggi di revisione costituzionale. Per essere valido non c’è bisogno di raggiungere il quorum. A differenza del referendum abrogativo, cioè, non è necessario che vada a votare il 50 per cento più uno degli aventi diritto. Ecco cosa prevede la riforma che trasforma l’assetto istituzionale del paese.

1) La fine del bicameralismo perfetto
La Camera dei deputati diventerà l’unica assemblea legislativa e manterrà da sola il potere di votare la fiducia al governo. Si tratta di un aspetto controverso che, se da un lato porterebbe a velocizzare il processo legislativo, dall’altro potrebbe assegnare troppi poteri ai futuri governi.
2) Un nuovo Senato
Il numero dei senatori verrà ridotto da 315 a 100 di cui 5 saranno scelti dal Presidente della Repubblica e 5 dalle Regioni “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”.
Inoltre i senatori non riceveranno alcuna indennità aggiuntiva ma godranno dell’immunità parlamentare. Restano i senatori a vita: saranno gli ex presidenti della Repubblica che non verranno conteggiati nel numero dei senatori scelti dal Colle.
3) La funzione legislativa del Senato
I senatori avranno competenza legislativa per quanto riguarda le riforme costituzionali, le ratifiche dei trattati internazionali relative all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, le leggi elettorali degli enti locali e quelle sui referendum popolari. Inoltre ogni disegno di legge approvato dalla Camera verrà subito trasmesso al Senato che entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, potrà disporne l’esame.
Nei trenta giorni successivi il Senato potrà deliberare a maggioranza assoluta proposte di modifica del testo sulle quali, in seguito, la Camera si pronuncerà invia definitiva. Ai nuovi senatori spetterà anche il compito di esprimersi sulle leggi di bilancio ma entro 15 giorni e con la maggioranza assoluta.
Anche in questo caso, l’ultima parola spetterà sempre alla Camera. Infine, il governo potrà chiedere alla Camera che un provvedimento ritenuto fondamentale per l’attuazione del suo programma sia esaminato in via prioritaria e votato entro 70 giorni (con possibilità di proroga per altri 15).
4) L’elezione del Presidente della Repubblica
Il capo dello Stato sarà eletto dai 630 deputati e dai 100 senatori. Per i primi tre scrutini occorrono i due terzi dei componenti, poi dal quarto si scende ai tre quinti mentre dal settimo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
5) Referendum e leggi di iniziativa popolare
Per proporre un referendum serviranno 800 mila firme, contro le 500 mila attuali. Dopo le prime 400 mila la Corte costituzionale darà un parere preventivo di ammissibilità. Per quanto riguarda invece la presentazione di progetti di legge di iniziativa popolare, il numero di firme necessarie è triplicato, da 50 mila a 150 mila. Vengono inoltre introdotti in Costituzione i referendum popolari propositivi e di indirizzo.
6) Le nomine dei giudici della Consulta
I 5 giudici della Consulta non saranno più eletti dal Parlamento riunito in seduta comune ma verranno scelti separatamente dalle due Camere. Al Senato ne spetteranno due e alla Camera tre.
Per la loro elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, mentre dagli scrutini successivi è sufficiente la maggioranza dei tre quinti.
7) L’abolizione di Cnel e Province
La riforma costituzionale prevede l’abrogazione totale dell’articolo 99 della Costituzione riguardante il Cnel, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge verrà nominato un commissario straordinario a cui sarà affidata la liquidazione e la ricollocazione del personale presso la Corte dei Conti. Dal testo della Costituzione viene eliminato anche il riferimento alle Province, ma sono previste delle premialità per le Regioni “virtuose”, quelle cioè con i conti in regola.
8) Disposizioni per Regioni ed enti locali
Vengono introdotti indicatori di costi e fabbisogni per rendere più efficienti le funzioni pubbliche dei comuni, delle città metropolitane e delle Regioni. In caso di accertato stato di dissesto degli enti territoriali gli amministratori regionali e locali vengono allontanati dall’incarico. Infine si pone un limite al compenso dei dirigenti di organi regionali, che non sarà superiore a quello dei sindaci dei capoluoghi di Regione.
9) La legge elettorale: ricorso preventivo alla Consulta
Prima della loro promulgazione le leggi che disciplinano l’elezione dei parlamentari potranno essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale.
Il ricorso motivato dovrà essere presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera o almeno un terzo dei componenti del Senato entro 10 giorni all’approvazione della norma. La Consulta si pronuncerà entro 30 giorni e, in caso di dichiarazione di illegittimità, la legge non sarà promulgata.
Lo stato di guerra è deliberato dalla Camera a maggioranza assoluta.
10) L’equilibrio nella rappresentanza
Nell’articolo 55 della Costituzione entra un nuovo comma: “Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza”.
Viene così rafforzato il principio della parità di accesso alle cariche elettive. L’equilibrio di genere tra donne e uomini nella rappresentanza è previsto anche negli organi regionali in base a principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.
Link al testo di legge completo:
https://www.forexinfo.it/IMG/pdf/testo_riforma_costituzionale_boschi.pdf
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