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La convivenza di fatto - L. 76/2016

  • 8 lug 2016
  • Tempo di lettura: 5 min

Dopo un lungo dibattito, politico e mediatico, il 20 maggio 2016 è stata approvata dalla Camera la legge n. 76, rubricata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone delle stesso sesso e disciplina delle convivenze”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2016, in vigore dal 5 giugno 2016.

Con questa legge sono stati introdotti in Italia due nuovi istituti: l’unione civile tra persone dello stesso sesso e la convivenza di fatto (sia tra coppie eterosessuali che per coppie omosessuali).



Se le unioni civili rappresentano una novità assoluta nel panorama italiano, il tema della convivenza di fatto (o famiglia di fatto) e la necessità di regolamentarla sono oggetto di studio e discussione già da diversi anni (si pensi all’art. 30 L. 354/1975, con cui si è consentita la visita in carcere del convivente, all’art. 337-sexies c.c., in base al quale il godimento della casa familiare viene meno se l’affidatario del figlio conviva more uxorio, o ancora all’art. 408 c.c. che ricomprende la persona stabilmente convivente tra i soggetti che il giudice deve preferire nella nomina dell’amministratore di sostegno).

Anche la Corte Costituzionale aveva riconosciuto questa “unione di due persone non fondata sul matrimonio” quale formazione sociale da tutelare (ex multis, Cass. 21 marzo 2013, n. 7214).


La legge n. 76/2016 è intervenuta a colmare le lacune, ricollegando alla convivenza di fatto una serie di diritti a vantaggio di ciascun convivente, sia nei confronti dei terzi che nei confronti dell’altro convivente, specificando i caratteri che tale convivenza deve avere affinché possa ad essa riconoscersi rilevanza giuridica.

In quanto situazione di fatto, la convivenza non richiede una sua formalizzazione (a differenza delle unioni civili), ma è evidente che la sua rilevanza giuridica impone necessariamente un suo accertamento: a tal fine la normativa in esame richiama il concetto di famiglia anagrafica di cui all’art. 4 del d.p.r. 223/1989, ossia che vi sia una coabitazione risultante da un certificato di stato di famiglia.

Essa deve instaurarsi tra due persone dello stesso o di diverso sesso:

• maggiorenni;

• unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;

• coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (ai sensi dell’art. 4 d.p.r. 223/1989);

• tra loro non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.


Vediamo come la legge ha definito i diritti spettanti a ciascun convivente, confermando ed estendendo la tutela di quelli già precedentemente riconosciuti (come i diritti in materia di ordinamento penitenziario di cui alla predetta L. n. 354/1975) ed introducendone di nuovi, tra cui:

il diritto di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari in caso di malattia o di ricovero;

il potere di conferire, in forma scritta e autografa (oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone) un mandato con il quale designare l’altro convivente quale rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute (c.d. testamento di vita);

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (c.d. mandato post mortem exequendum);

la possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno (nonché di essere indicato ex art. 712 c.p.c. nella domanda per l’interdizione, inabilitazione o per la nomina dell’amministratore di sostegno).


Sono stati, inoltre, tipizzati a livello normativo taluni orientamenti giurisprudenziali che già riconoscevano al convivente superstite la qualifica di detentore qualificato della casa di comune abitazione (Trib. Milano 8 gennaio 2003) e che estendevano al convivente il diritto di subentrare nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore (ma non anche di semplice cessazione della convivenza).

La nuova normativa, infatti, salvo quanto previsto dall’art. 337-sexies c.c. per l’assegnazione della casa familiare (norma applicabile -in presenza di figli minori- anche ai conviventi) prevede che:

a) in caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni (che diventano tre anni ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni.

Non viene invece prevista alcuna tutela per l’ipotesi di “rottura” del rapporto di convivenza, cui può comunque ovviarsi attraverso apposite previsioni contrattuali, già elaborate dalla prassi (come ad esempio l’attribuzione al convivente non titolare dell’immobile di una quota di comproprietà ovvero un diritto reale di godimento).

b) in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto.

Il diritto di preferenza nell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare: secondo la citata legge n. 76/2016 nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.


Tra gli altri diritti, infine, quello a partecipare ad un’impresa familiare, il diritto al risarcimento del danno in caso di morte derivante da fatto illecito, il diritto agli alimenti in caso di cessazione della convivenza (in presenza degli stessi presupposti e nelle misure già previste dall’art.438 c.c., e precisamente laddove egli versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento).

Invece, per quanto riguarda i diritti successori, la convivenza rimane ancora irrilevante (a differenza di quanto previsto in tema di unioni civili). Pertanto nessun diritto spetta ex lege al convivente in caso di morte del compagno, né la legge in esame ha pensato di agevolare, sotto il profilo fiscale, eventuali donazioni o lasciti testamentari tra i conviventi (che, essendo tra loro estranei, sconterebbero la massima aliquota).


La nuova normativa consente, inoltre, ai conviventi di disciplinare in via programmatica i loro rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione di un apposito contratto, da recarsi in forma scritta (a pena di nullità), con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da un notaio o da un avvocato.



Per garantirne l’opponibilità a terzi il professionista (notaio o avvocato) che autentica o riceve l’atto deve provvedere, entro dieci giorni, a trasmettere copia del contratto al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi del regolamento di cui al d.p.r. 223/1989.

Il contratto può contenere: l’indicazione della residenza comune; le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni.

Il contratto può essere modificato – anche relativamente al regime patrimoniale prescelto - in qualunque momento con le medesime forme richieste per la sua sottoscrizione e può risolversi per accordo delle parti (nelle forme prescritte per la sua sottoscrizione); recesso unilaterale da esercitarsi con dichiarazione ricevuta da notaio o autenticata da notaio o avvocato, notificata all’altro contraente; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti.


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