Banche, procedure esecutive e concorsuali: la Legge di conversione.
- studiorossigironda
- 4 lug 2016
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E' stata approvata la legge 30 giugno 2016 n. 119 di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016 n. 59, recante “disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”.
Un testo complesso che, oltre al resto, mentre introduce nuovi istituti giuridici (il pegno mobiliare non possessorio e il patto marciano) e apporta modifiche al codice di procedura civile nonché alla legge fallimentare (r.d. 267 del 16 marzo 1942), disciplina l'erogazione degli indennizzi agli investitori nelle quattro banche in liquidazione coatta amministrativa (Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti).
Considerata la finalità generale del provvedimento - che è quella di assicurare tempi più veloci e procedure più snelle al recupero dei crediti, oltre che trasparenza ai crediti deteriorati - la riproposizione in particolare di nuovi interventi sul codice di procedura civile e sulla legge fallimentare (l'ultimo dovuto al d.l. 83 del 27 giugno 2015, convertito con l. 132 del 6 agosto 2015) induce a muovere nei confronti dell'atto due censure preliminari: la prima, di cui non bisogna mai stancarsi pur essendo sistematicamente inascoltata, è che non sussistono i requisiti di necessità e di urgenza che legittimano il governo a produrre certe norme di legge; la seconda, connessa alla prima, è che proprio il ricorso alla decretazione d'urgenza sospinge interventi imperfetti, incompleti, soggetti a rapido ripensamento, come dimostrano la cadenza ormai annuale dei provvedimenti e le numerose correzioni apportare in sede di conversione degli stessi.
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