Apertura di credito: se non vi è convenzione scritta tra le parti, non può ritenersi sussistente alc
- Avv. Guido Rossi Gironda
- 20 giu 2016
- Tempo di lettura: 5 min
Come ben noto, l’elemento costitutivo del contratto bancario è esclusivamente la forma scritta ad substantiam, in quanto ai fini della prova costituisce l’estrinsecazione diretta della volontà delle parti circa la conclusione e regolamentazione di un determinato rapporto.

L’art. 117 D. Lgs. n. 385/93, infatti, stabilisce al primo comma che … “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”. Il 3° comma prosegue: “Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”. Ne consegue che qualora il contratto bancario sia privo della sottoscrizione della banca o del cliente non può ritenersi soddisfatto l’obbligo della forma scritta, per cui risulta necessaria la firma di entrambe le parti contraenti. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che … “Con l’entrata in vigore dell’art. 3 della L. n. 154/1992 – poi recepito nell’art. 117 del d. lgs. 385/93 – tutti i contratti bancari devono necessariamente stipularsi per iscritto a pena di nullità, requisito questo che non può ritenersi rispettato nel caso di sottoscrizione della scheda negoziale unicamente dal cliente” (cfr., Trib. Mantova, 13.03.2006). La necessaria sottoscrizione del contratto, a pena di nullità, ad opera di entrambe le parti è principio consacrato anche dalla Suprema Corte di Cassazione. In argomento, per tutte, cfr., Cass. Civ., 2a Sez., 14.11.2012, n. 19934, secondo cui … “Qualsiasi contratto degli enti locali, anche se a trattativa privata, deve essere consacrato, a pena di nullità, in un unico documento, recante la sottoscrizione della parte privata e dell’organo investito del potere di rappresentare l’ente interessato nei confronti dei terzi”.
Qualora la forma scritta del contratto sia richiesta per la validità dell’atto, l’omessa sottoscrizione da parte di uno dei contraenti non può essere sanata da eventuali espressioni generiche di manifestazione del consenso.
Si consideri, infatti, che … “La sottoscrizione costituita dalla firma del dichiarante, cioè dal nome e cognome scritti di suo pugno o quantomeno da una sigla caratteristica ed identificabile, è l’espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale in mancanza non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta “ad substantiam”. Pertanto, una scrittura che contenga espressioni generiche di consenso (nella specie: come d’accordo) ma sia priva della sottoscrizione dell’obbligato, non può integrare l’atto scritto richiesto dall’art. 1350 c.c. e non è valida né come contratto definitivo né come preliminare” (cfr., Trib. Savona, 23.06.2006).
La giurisprudenza si è poi ripetutamente pronunciata in relazione alla nullità del contratto finanziario per inosservanza della forma scritta, qualora il contratto sia privo di entrambe le firme dei contraenti.
Benché le pronunce siano relative al difetto della forma scritta nei contratti di investimento ex art. 23 Testo Unico Finanziario, risultano perfettamente applicabili anche ai contratti bancari (nella specie al contratto di apertura di credito). Si rammenta, infatti, che l’art. 23 TUF ha contenuto identico rispetto all’art. 117 TUB, prevedendo che i contratti, relativi alla prestazione dei servizi di investimento, debbano essere redatti per iscritto ed in difetto siano affetti da nullità. Così in particolare, ha statuito la giurisprudenza: “La forma scritta per il contratto di investimento prevista all’art. 23 T.U.F. è rispettata solo qualora il documento contenga la sottoscrizione del cliente e della banca; (…) La manifestazione per iscritto della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione unilaterale ricognitiva dell’avvenuta stipulazione per iscritto del contratto (nella specie di investimento), né dal comportamento processuale delle parti o da altri mezzi probatori ivi compresa la dichiarazione confessoria. La produzione in giudizio da parte della banca del contratto sottoscritto dal solo investitore non determina la sua conclusione allorché la parte che lo abbia sottoscritto abbia dedotto in giudizio la nullità del contratto, revocando così la proposta contrattuale. Il contratto di investimento nullo in quanto sottoscritto dal solo cliente non può essere convalidato, risultando irrilevanti a tale fine la mancata contestazione degli estratti del conto titoli, del conto corrente e l’invio da parte della banca degli attestati di esecuzione degli ordini di investimento, così come ogni eventuale condotta successiva o volontà implicite desumibili da comportamenti attuativi del contratto” (sul punto, ex multis, cfr., Trib. Mondovì, 09.11.2008, n. 390; Corte d’Appello Torino, 20.01.2013; Trib. Siena, 19.07.2012, n. 261 e Trib. Bologna, 27.03.2012).
Il difetto della forma scritta, quindi, non può essere sanato nemmeno se la banca produca in giudizio il contratto sottoscritto dal solo cliente e questi abbia eccepito la nullità del contratto, come ha difatti statuito la giurisprudenza, in base alla quale … “Risulta totalmente disatteso l’obbligo di forma scritta prescritto ad substantiam dall’art. 23 del TUF e dalla normativa secondaria di attuazione di cui al Reg. Consob 11522/98 qualora il contratto quadro sia stato sottoscritto solo dal cliente-investitore. Conseguentemente, il modulo, impropriamente intitolato “contratto”, non può essere qualificato come tale, mancando la prova del raggiunto accordo tra le parti, elemento necessario per la conclusione del contratto stesso ex art. 1325 c.c.. Nè può valere al fine di perfezionare la mancata sottoscrizione del contratto la produzione in giudizio dello stesso ad opera della parte che non lo ha sottoscritto qualora la parte che ha sottoscritto abbia, medio tempore, revocato il proprio consenso eccependo la nullità del contratto quadro e così, inequivocabilmente, manifestato la volontà di privare di effetti la proposta. Allo stesso modo, il difetto di forma scritta non può ritenersi sanato dalla semplice circostanza che le parti abbiano dato esecuzione al contratto per anni atteso che il comportamento concludente non è in alcun modo idoneo a sopperire il difetto di forma ed il contratto nullo non è in alcun modo suscettibile di convalida. L’accertata nullità del contratto quadro è radicalmente invalidante l’ordine d’acquisto non supportato da valido contratto quadro” (cfr., cit., Trib. Bologna, 27.03.2012).
In ogni caso, la mancanza di forma scritta del contratto quadro non può essere sanata dalla produzione in giudizio da parte della banca convenuta del documento sottoscritto dal correntista se questi ha agito per la declaratoria di nullità dello stesso.
In proposito, si è di recente pronunciato il Tribunale di Bari, secondo cui: … “Se il cliente eccepisce la nullità del contratto per mancanza della forma scritta, risultando solo la sottoscrizione del cliente medesimo e non anche della banca, non può aversi perfezionamento della fattispecie negoziale mediante la produzione del documento in giudizio da parte della banca, dovendosi intendere che la parte che abbia proposto la domanda o l’eccezione di nullità abbia così revocato il proprio consenso”. (cfr Trib. Bari, 09.04.2013, Cons. Dott. E. Scoditti).
La circostanza che il cliente abbia firmato una dichiarazione attestante la ricezione di una copia del contratto, debitamente sottoscritta da un soggetto abilitato a rappresentare la banca, non è idonea a dimostrare l’avvenuta conclusione dello stesso nel rispetto della disciplina in materia (cfr., Tribunale di Torino, 05.02.2010).
In proposito si rileva, altresì, che la nullità contrattuale è ormai pacificamente rilevabile d’ufficio (cfr., Cass. SS.UU., 04.09.2012, n. 14828).
E' sulla base di queste considerazioni che il Tribunale ha accolto il ricorso, presentato dallo Studio Legale Rossi Gironda per conto di una Ditta, in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca per una debenza dovuta sulla base dell'esistenza di un presunto contratto di apertura di credito con la ditta e delle relative fideiussioni. Infatti, il Giudice ha ritenuto che non essendovi alcuna valida convenzione scritta tra le parti relativa a contratto di apertura di credito non potesse ritenersi sussistente alcun debito in base a rapporto contrattuale (valido). Ovviamente risultano, così, caducate anche le presunte obbligazioni fideiussorie, non essendovi il valido rapporto soprastante che la Banca fa valere.
Comments